RINNOVO PATENTE

Ogni volta che si fa il rinnovo della patente non viene più inviato a casa il consueto “tagliandino” bensì viene fornita una nuova patente su supporto plastico, come quelle di nuova generazione. Inoltre nelle nuove patenti non viene più riportato l’indirizzo.

Per rinnovare la patente basta:

  • una foto tessera su sfondo bianco;
  • la fotocopia della patente;
  • il codice fiscale.

Non serve più rinnovare la patente a ridosso della scadenza in quanto la stessa coinciderà con la data di nascita.

 

È possibile effettuare il duplicato della patente in caso di:

Deterioramento patente

Quando non è identificabile uno dei seguenti elementi, sulla patente di guida:

  • Numero documento
  • Dati anagrafici
  • Data di scadenza
  • Foto del titolare

È obbligatorio chiedere il duplicato della patente presso la motorizzazione civile.

 

Smarrimento, furto, distruzione patente

Nb. In caso di smarrimento la denuncia deve essere effettuata entro 48 ore.

La nostra agenzia può incaricarsi per vs. conto di richiedere il duplicato della patente, solo in caso in cui non è stato possibile tramite gli organi di polizia.

LA NS. AGENZIA può incaricarsi di richiedere tale duplicato previo presentazione dei seguenti documenti:

  • 3 foto di cui 1 autenticata in Comune (in carta libera)
  • Originali denuncia
  • Originale permesso provvisorio
  • Carta d’identità
  • Codice fiscale

 

Dove presentare denuncia di

SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE.

DOVE:
Organi di Polizia

COME

  • Entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.
  • Viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Da questo momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta.
  • Si verifica se l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può duplicare la patente.

Se la duplicazione è tecnicamente possibile da parte
dell’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO RICHIESTA DI DUPLICATO AGLI ORGANI DI POLIZIA:

  • Il duplicato viene inviato a casa dell’interessato dall’Ufficio Centrale Operativo. Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non viene recapitato alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve telefonare al numero verde 800.232323.
  • Il pagamento in contrassegno è di € 5,16 più le spese postali.

SE LA DUPLICAZIONE NON E’ TECNICAMENTE POSSIBILE DA PARTE DELL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO – RICHIESTA DUPLICATO A UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

 

N.B.  La patente di guida può non essere duplicabile dall’Ufficio Centrale Operativo per i seguenti motivi:

  • Nell’Archivio Informatico Nazionale non risulta la scadenza della patente di guida.
  • Nell’Archivio Informatico Nazionale non risulta il numero della patente di guida posseduta.
  • Nell’Archivio Informatico Nazionale risultano ostatività.

L’utente potrà infine rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall’ U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi l’ufficio provinciale potrà rilasciare un “duplicato d’ufficio” previa verifica dell’avvenuto pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86.

 

Per i connazionali iscritti all’A.I.R.E. si delineano due ipotesi per il rilascio della patente di guida italiana:

  1. Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell’Unione Europea: in tal caso il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 91/439/CEE.
  2. Richiesta di duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato extracomunitario e iscritto all’A.I.R.E.: in questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative.